Scarica lo statuto di La Stella Di Daniele Onlus in formato PDF

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita un’Associazione privata, indipendente, internazionale, apartitica e senza fini di lucro denominata “LA STELLA DI DANIELE ONLUS”

Art. 2 – Sede

La sede legale dell’Associazione è attualmente in Roma, in Piazza Antonio Salviati n. 1. Il Presidente dell’Associazione può istituire in Italia ed all’estero sedi secondarie e può successivamente sopprimerle o modificarle.

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio legale dei soci si intende eletto presso la sede dell’Associazione.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e non ripartisce utili.

L’Associazione, nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (nel senso di cui all’art. 10, primo comma lett. a) del D.Lgs. 460/97) ha per scopo l’elevazione intellettuale, spirituale e sociale degli individui, attraverso la costituzione di una rete di mutuo sostegno professionale e relazionale a livello nazionale e internazionale. La rete svolgerà attività finalizzata al conseguimento delle pari opportunità di genere attraverso attività di informazione, formazione, consulenza, convegnistica, impegno e rappresentanza istituzionale, difesa degli interessi e dei diritti di genere, nonché attraverso la produzione di manifestazioni nei settori educativi, culturali, scientifici, artistici e dell’attualità politica, economica e sociale a livello nazionale ed internazionale, in relazione ai temi con i quali si confrontano la società contemporanea ed il singolo individuo.

L’associazione promuove e/o partecipa ad ogni iniziativa legale  – che sarà ritenuta utile ed opportuna  – volta al perseguimento delle finalità proprie, allo scopo di tutelare gli interessi ed i diritti generali di tutti i propri associati, della collettività per la difesa dei diritti di genere e/o in violazione delle pari opportunità di genere e delle fasce sociali più deboli.

L’Associazione è apartitica.

L’Associazione cura la pubblicazione, nelle diverse forme, e la diffusione in Italia ed all’estero dei risultati delle ricerche da essa promosse e/o svolte in collaborazione con altri organismi o persone.

L’Associazione promuove progetti di Housing Sociale.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle richiamate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

dalle quote annuali dei soci fondatori e dei soci sostenitori e dei soci junior nella misura deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato esecutivo; dai contributi versati dai soci e da terzi; da donazione e da lasciti; da proventi derivanti dalle proprie iniziative e da ogni altro eventuale bene mobile od immobile a qualsiasi titolo acquisito dall’Associazione.

Il Patrimonio dell’Associazione é impiegato per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Soci

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private, ammessi dal comitato esecutivo. I soci sono suddivisi in cinque categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci junior e soci onorari.

I soci fondatori sono persone fisiche ed hanno diritto a partecipare direttamente o su delega ad un altro socio ai lavori dell’Assemblea e ad eleggere propri rappresentanti nel Comitato esecutivo.

Assumono la qualifica di Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione nonché, previo gradimento della maggioranza del Comitato Esecutivo, le persone fisiche – soci ordinari – e gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi continuativi in denaro, in attività, in beni o servizi materiali e immateriali, o in altre forme ritenute idonee dall’Associazione, su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Comitato Esecutivo.

Le persone giuridiche pubbliche o private sono soci sostenitori. Essi sono rappresentati in Assemblea dai legali rappresentanti o da loro delegati. Essi possono eleggere propri rappresentanti nel Comitato esecutivo.

I soci fondatori, i soci ordinari e quelli sostenitori sono tenuti a versare le quote annuali ed i contributi richiesti con delibera del Comitato esecutivo, e a prestare gratuitamente la loro opera, salvo diversa delibera del Comitato Esecutivo, per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

I soci junior sono tenuti a versare le quote annuali, nella misura agevolata deliberata dal Comitato esecutivo per favorire la loro adesione all’associazione; essi partecipano al pari dei soci fondatori ai lavori dell’Assemblea, e prestano gratuitamente la loro opera per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. Possono proporre al Comitato esecutivo la nomina di un loro rappresentante nel Comitato stesso.

I soci onorari sono i soci fondatori e coloro che hanno rivestito cariche di Presidente, Vice presidente, Segretario generale e di Proboviro, nonché coloro che, su nomina Assembleare, si sono resi benemeriti di attività che interessano l’Associazione.

Art.8 – Acquisto, perdita e sospensione della qualità di socio

La qualità di socio si acquista al momento dell’accettazione della relativa domanda deliberata dal Comitato esecutivo. Si perde per morte, per esclusione, per indegnità, per fallimento, per recesso e per estinzione. L’esclusione è deliberata dal Comitato esecutivo. Il recesso è consentito a qualsiasi socio con il preavviso scritto di almeno tre mesi, ma avrà effetto a partire dall’anno successivo. Sono comunque irripetibili le somme a qualsiasi titolo versate all’Associazione.

Qualora un socio fondatore vada a ricoprire in seno ad un’azienda una delle cariche previste per la rappresentanza del socio sostenitore, a norma dell’articolo precedente, il Comitato esecutivo potrà proporgli di essere sospeso dalla qualità di socio fondatore per tutta la durata della sua permanenza nella carica aziendale.

Art. 9 – Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone che collaborino e sostengano i programmi e le attività dell’Associazione. Il Comitato esecutivo determina le modalità di adesione e quelle di nomina dei loro rappresentanti in Assemblea e nel Comitato esecutivo.

Art. 10 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori gli enti e le associazioni che collaborino e sostengano i programmi e le attività dell’Associazione. Il Comitato esecutivo determina le modalità di adesione e quelle di nomina dei loro rappresentanti in Assemblea e nel Comitato esecutivo.

Art. 11 – Soci Junior

Sono soci junior i giovani appartenenti ai vari settori della vita sociale, culturale ed economica che prestino la loro attività in Italia ed all’estero. Il gruppo dei soci junior, attraverso le proprie iniziative ed il coinvolgimento nelle attività dell’Associazione, contribuisce alla formazione di una leadership europea informata e responsabile.

I requisiti di appartenenza alla categoria “soci junior” saranno determinati dal Comitato Esecutivo.

Art. 12 – Soci Onorari

Sono soci onorari le persone che si sono distinte nella società politica o religiosa.

I soci onorari sono presentati da un membro del Comitato Esecutivo; l’ammissione è deliberata a maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo stesso.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa e possono essere membri del Comitato Esecutivo o del Comitato Onorario.

Art. 13 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Presidente;
  3. i Vice presidenti;
  4. il Comitato Esecutivo;
  5. il Segretario generale;
  6. il Collegio dei probiviri.

Al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario generale può essere riconosciuto un compenso annuo nella misura determinata dal Comitato esecutivo. Le altre cariche sono da considerarsi a titolo gratuito.

Art.14 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, sostenitori junior e dai soci onorari. L’Assemblea è la riunione dei soci in funzione deliberante. Essa definisce i programmi di attività su proposta del Presidente, approva lo statuto ed il bilancio annuale, delibera circa il numero dei componenti del Comitato esecutivo, nomina e revoca il Comitato esecutivo, il Collegio sindacale ed il Collegio arbitrale. Può conferire, altresì, la carica di Presidente onorario ad illustri personalità nazionali ed internazionali.

Delibera le modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. Delibera inoltre sugli argomenti attinenti alla gestione sottoposti al suo esame dal Comitato esecutivo.

Art. 15 – Convocazione e validità delle riunioni dell’Assemblea

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Va inoltre convocata quando ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo del consiglieri del Comitato esecutivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente vicario, a mezzo lettera, fax o email almeno quindici giorni prima.

La riunione è valida se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto e almeno un terzo, in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal socio più anziano presente.

Spetta a chi presiede l’Assemblea costatare e far costatare la validità della seduta ed il diritto d’intervento dei partecipanti.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario generale, che lo sottoscrive insieme a chi presiede l’Assemblea. In assenza del Segretario generale l’Assemblea elegge un  socio presente e gli affida il compito di redigere il verbale.

Art. 16 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea delibera, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con la maggioranza dei soci aventi titolo. In seconda convocazione, la deliberazione è valida con il voto della maggioranza dei soci presenti. Sono ammesse deleghe tra i soci.

Le delibere di modifica dello statuto, dello scioglimento dell’Associazione e della devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale, sono assunte dall’Assemblea, in seduta straordinaria, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci aventi titolo e con la maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Comitato esecutivo

L’Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto in numero dispari da un minimo di tre a un massimo di nove membri di cui:

  1. da un minimo di due a un massimo di sei membri, in modo da rappresentare sempre la maggioranza del Comitato, sono designati dai Soci fondatori;
  2. da un minimo di uno a un massimo di quattro membri sono designati dai Soci sostenitori, i quali, pertanto, designeranno il o i membri di minoranza;
  3. un membro è designato dai Soci Junior, se presenti. Nel caso in cui non vi siano soci Junior il membro del Comitato esecutivo viene eletto dai soci fondatori.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni ed alla scadenza possono essere rieletti. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Comitato, il Presidente dell’Associazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l’aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell’organo dell’Associazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino a revoca o dimissioni.

In caso di dimissioni della maggioranza del Comitato lo stesso decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Art. 18 – Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo nomina al suo interno il Presidente, i Vice presidenti. Approva i programmi e ne cura la realizzazione; provvede, altresì, alla realizzazione delle attività dell’Associazione secondo gli indirizzi dell’Assemblea ed amministra il patrimonio dell’Associazione.

Il Comitato esecutivo ha i più ampi poteri e facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all’Assemblea. Compie tutti gli atti necessari per conseguire i risultati e può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Segretario generale.

In particolare, il Comitato esecutivo:

  • propone all’Assemblea le modifiche statutarie;
  • delibera sull’ammissione di nuovi soci, anche onorari;
  • delibera la sospensione e l’esclusione di soci;
  • nomina e revoca il Segretario generale e ne determina l’eventuale compenso annuo;
  • determina l’eventuale compenso annuale del Presidente e dei Vice Presidenti;
  • sottopone all’Assemblea per l’approvazione il programma annuale di attività;
  • esamina ed approva il bilancio preventivo predisposto dal Segretario generale;
  • propone all’Assemblea la misura delle quote annuali da porre a carico dei soci;
  • esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Segretario generale, redige la relazione di accompagnamento e la trasmette per l’approvazione all’Assemblea;
  • delibera, su proposta del Segretario generale, sulle liti, sul rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, nonché sulla richiesta di prestiti o affidamenti bancari.

Art. 19 – Riunioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in sua assenza o impedimento di uno dei Vice presidenti, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Nelle riunioni del Comitato esecutivo i componenti non possono farsi rappresentare mediante delega.

La convocazione avviene mediante lettera, telefax o email, da inviarsi a ciascun componente almeno tre giorni prima di quello della riunione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

La seduta si considera valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica e delibera a maggioranza del presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

La seduta è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice presidenti o, in mancanza, da un membro a tal fine eletto dai presenti.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario generale che funge da segretario, che lo sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

In caso d’urgenza il Comitato esecutivo può essere convocato anche telefonicamente, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. La seduta si considera valida, anche se non ritualmente convocata, se sono presenti tutti i componenti.

Art. 20 – Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; promuove contatti e relazioni al fine di assumere tutte le iniziative necessarie a realizzare gli scopi sociali. Sovrintende a tutte le attività per garantire la loro rispondenza alle finalità istituzionali. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Comitato esecutivo. Può proporre all’Assemblea la revoca dei membri del Comitato esecutivo e l’espulsione dei soci.

Dura in carica un triennio ed èd è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente vicario.

Art. 21 – Vice Presidenti

L’Assemblea può eleggere da uno a tre Vice presidenti. Essi durano in carica per un  triennio e sono rieleggibili. Quando sono in carica più di un Vice Presidente, uno di essi avrà funzioni vicarie del Presidente ed un altro avrà funzioni di tesoriere e sovrintenderà alla gestione finanziaria dell’Associazione.

Art. 22 – Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo su proposta del Presidente, dura in carica per un triennio e può essere riconfermato. Il Segretario generale ha la responsabilità della gestione dell’Associazione, essendo a lui attribuiti tutti i poteri necessari per garantire il corretto e regolare funzionamento dei servizi.

Il Segretario generale è responsabile finanziario ed amministrativo dell’Associazione ed opera in conformità al bilancio preventivo ed alle delibere del Comitato esecutivo, di concerto con il Presidente e con i Vice Presidenti.

In particolare il Segretario generale:

  • provvede all’ordinamento degli uffici e del personale;
  • propone al Comitato esecutivo lo schema di programma annuale delle attività con il relativo fabbisogno finanziario, sulla scorta delle stime del preconsuntivo e del progetto di bilancio di previsione;
  • coordina e dirige la gestione dell’Associazione, nell’ambito dei programmi di attività e degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Comitato Esecutivo, nel rispetto del vincolo di bilancio;
  • esercita in caso d’urgenza i poteri del Comitato esecutivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva;
  • cura la tenuta dei registri obbligatori e, d’intesa con il Vice Presidente tesoriere, la gestione della tesoreria generale, assicurandosi che siano mantenuti aggiornati i libri e le scritture contabili;
  • sottopone al Comitato esecutivo per l’approvazione i rendiconti trimestrali delle spese e degli incassi;
  • propone al Comitato esecutivo, d’intesa con il Vice Presidente tesoriere, la misura delle quote sociali annue e l’eventuale misura di contributi straordinari a carico dei soci, nonché la misura del contributo di ammissione dei nuovi soci.

Tutte le funzione del Segretario Generale possono essere delegate, in tutto o in parte al Presidente o ai Vice presidenti.

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

Il Comitato esecutivo può costituire e nominare il Collegio dei probiviri, composto da tre membri, quale organo consultivo con il compito di esprimere pareri non vincolanti in ordine ai provvedimenti di nomina, conferma, sospensione temporanea ed esclusione dei soci.

Art. 24 – Bilancio e contabilità

L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione viene predisposto dal Segretario generale e deve essere deliberato dal Comitato esecutivo prima dell’inizio di ciascun esercizio.

Il conto consuntivo è predisposto dal Segretario generale, approvato dal Comitato esecutivo ed approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.

Il Segretario generale cura altresì tutti gli adempimenti previsti dalle norme civili, amministrative, contabili e fiscali.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell’associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonché, di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le associazioni, in quanto applicabili.

Art. 26 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e fra questi e l’Associazione o fra uno o più componenti degli organi dell’Associazione e l’Associazione verrà definitivamente risolta da un Collegio di tre arbitri, nominati dal Comitato esecutivo tra i soci dell’Associazione. Il Collegio dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

La parte che intenda adire l’arbitrato dovrà farne richiesta, a mezzo raccomandata A.R., nella quale dovranno essere indicati i quesiti da proporre al Collegio.

Il Collegio arbitrale darà la propria decisione senza essere tenuto ad alcuna norma procedurale,fatto salvo il contraddittorio, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di novanta giorni ove il Collegio lo ritenga necessario, salvo deroga con il consenso delle parti. La decisione verrà data secondo equità ed avrà valore di transazione tra le parti. Sede dell’arbitrato sarà Roma.

Nella domanda di ammissione a socio l’aspirante dichiarerà di accettare espressamente la presente clausola.

Nella dichiarazione di accettazione della carica tutti gli organi dell’Associazione dichiareranno espressamente di accettare la presente clausola.